Interruzioni di energia elettrica e sbalzi di corrente, come avere un risarcimento?

Le interruzioni di corrente possono essere programmate o improvvise. Soprattutto queste ultime, certe volte portano al danneggiamento di alcuni elettrodomestici. Ecco cosa fare e a chi rivolgersi per avere un risarcimento

Come richiedere un indennizzo in caso di blackout prolungato e danni da sbalzi di corrente

A chi non è mai capitato di accendere il forno quando sono già in funzione la lavatrice e due pompe di calore? Il risultato, per chi ha una dotazione domestica standard di 3 kW, è il distacco della corrente per supero della potenza disponibile.  

Quando invece si verificano delle improvvise, e impreviste, interruzioni di corrente che non derivano da un eccessivo assorbimento di energia elettrica da parte degli elettrodomestici, è possibile avere un rimborso. Vediamo quali sono le casistiche previste dall’Autorità per l’energia elettrica.

 

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Come si definiscono i vari tipi di blackout?

Innanzitutto, è necessario distinguere tra interruzioni di energia elettrica con preavviso e senza preavviso.

Le prime sono dovute a interventi di manutenzione programmati da parte del distributore, che deve avvisare i clienti interessati con un certo preavviso, ovvero:

  • almeno 3 giorni lavorativi, in caso di ordinaria manutenzione
  • almeno 24 ore, in caso di guasti o emergenze

La fornitura dev’essere ripristinata entro 8 ore consecutive (o non consecutive, se la seconda interruzione avviene entro un’ora dal ripristino provvisorio).

Le interruzioni senza preavviso si suddividono in:

  • lunghe: superiori a 3 minuti
  • brevi: tra un secondo e 3 minuti
  • transitorie: inferiori a un secondo

Oltre a queste tipologie abbiamo le interruzioni per blackout e maltempo che interessano una pluralità di utenti. In questi casi, è l’Autorità stessa che provvede ai rimborsi automatici, senza che si debba fare richiesta, che vengono erogati in bolletta dopo 60 giorni dalla interruzione. Nel caso il rimborso non venga accreditato si può sempre fare la richiesta al proprio fornitore o distributore, entro 6 mesi da quando si sono verificate le interruzioni.

A quanto ammontano i rimborsi in caso di blackout?

Nel caso di manutenzione programmata, i rimborsi scattano quando si superano le 8 otto ore continuative di interruzione, per i comuni con più di 5mila abitanti, e dopo 12 ore continuative per i comuni con meno di 5mila abitanti.

Per le utenze domestiche (con impianti di potenza non superiore a 6 kW) gli importi partono da 30 euro, per aumentare di 15 euro (con un massimo di 300 euro) per ogni 4 ore successive di blocco.

Se invece i distacchi si sono verificati senza preavviso, gli importi sono gli stessi ma la loro applicabilità dipende dal numero di abitanti: se sono più di 50.000, sono sufficienti 8 ore; se vanno da 5.000 a 50.000, sono necessarie almeno 12 ore; se gli abitanti sono meno di 5.000 sono necessarie ben 16 ore di distacco continuativo.

Le interruzioni per blackout e maltempo vengono rimborsate automaticamente, come abbiamo già anticipato nel paragrafo precedente.

 

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Cosa fare in caso di danni da blackout

In alcuni casi si verificano delle microinterruzioni di corrente, improvvise e ripetute, che possono danneggiare alcuni elettrodomestici o apparecchiature particolarmente sensibili e non protette da sbalzi di energia.

Cosa fare per una richiesta di risarcimento danni per interruzione energia elettrica?

In questo caso si può inviare un reclamo al venditore (ossia il fornitore, cioè la società con la quale si è stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica), che però si cautela spesso da questi problemi inserendo delle clausole nel contratto in cui si rimanda al distributore locale.

Quest’ultimo può variare a seconda del territorio. Le modalità per inviare il reclamo sono varie, e dipendono dalla società a cui si fa capo. Generalmente è prevista la forma scritta, per raccomandata, email o altro.

Il distributore più importante sul territorio nazionale, e-distribuzione – società del gruppo Enel che opera nel settore della distribuzione elettrica, dispone anche di un assistente virtuale e della possibilità di chattare su Messenger, oltre che di un numero verde, tutti strumenti utili prima di inviare un reclamo formale con le modalità di cui sopra.

Il distributore deve necessariamente fornire una risposta. Se questa è negativa, e il reclamo è respinto, si può tentare comunque la strada della conciliazione, prima di adire le vie legali.

Questo strumento è stato istituito da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), e serve a risolvere in modo rapido le controversie tra clienti e fornitori o distributori di energia elettrica e gas.

La conciliazione può essere di diversi tipi. Si può ricorrere, ad esempio al Servizio Conciliazione clienti energia, in cui le parti sono il cliente, il fornitore (o il distributore) e un conciliatore terzo, imparziale. Essendo questa procedura volontaria, il fornitore (o distributore) non è obbligato a rispondere.

Per questo, spesso si ricorre alla Conciliazione paritetica, dove il cliente viene rappresentato da una delle tante associazioni di consumatori, se è presente un protocollo tra queste e gli operatori. I soggetti in causa sono una commissione di conciliazione (che rappresenta il cliente) e un conciliatore (che rappresenta l’operatore in causa).

In alternativa, si può esperire una procedura di mediazione presso la Camera di Commercio, tutte le informazioni a questo indirizzo.

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